La proposta di modifica al Codice degli Appalti e illeciti 231

Lo schema di decreto legislativo recante Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78: le modifiche al Codice degli Appalti

Legal Lens

In data 5 gennaio 2023 il Ministro per i rapporti con il Parlamento, al fine del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, ha trasmesso lo schema di decreto legislativo recante Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri in data 16 dicembre 2022.

Si tratta di un provvedimento facente parte delle cosiddette riforme previste dal PNRR, che dovrà essere approvato entro il 31 marzo 2023.

Tale provvedimento è frutto dei lavori del tavolo tecnico congiunto tra Consiglio di Stato, presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le altre amministrazioni interessate.

Impatto del Codice degli Appalti su aziende Life Science e Healthcare

Appare evidente che la proposta di modifica del Codice degli Appalti potrebbe determinare impattanti conseguenze per gli operatori del settore Life Science and Healthcare, essendo questo un mercato fortemente caratterizzato dai contratti d’appalto pubblici.

A tal proposito, con specifico riferimento alla eventuale responsabilità amministrativa degli operatori del settore derivante dalla commissione degli illeciti amministrativi ex D.lgs. 231/2001, la principale novità è rappresentata dall’inserimento della «contestata o accertata commissione» dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 tra gli illeciti professionali che potrebbero determinare l’esclusione da una gara appalto.

Tra i principali elementi di novità lo schema di decreto legislativo prevede (tra il resto):

  • ai sensi dell’art. 95, comma 1, l’esclusione non opera in via automatica in quanto la valutazione è rimessa alla stazione appaltante e opererà nella misura in cui gli illeciti commessi dall’offerente siano gravi e tali da rendere dubbia l’integrità o affidabilità dello stesso;
  • ai sensi dell’art. 98, comma 4, l’ampliamento della platea dei soggetti la cui condotta è rilevante al fine dell’esclusione dalla gara d’appalto (ovverosia, non solo dell’operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche i soggetti che agiscono per suo conto);
  • ai sensi dell’articolo 98, comma 7, l’ampliamento della categoria dei «mezzi di prova adeguati» a dimostrare il grave illecito professionale.

In attesa del parere da parte delle Commissioni parlamentari, la contestata o accertata commissione di uno dei reati previsti dal Dlgs 231/2001 potrebbe costituire illecito professionale idoneo a determinare l’esclusione dalle gare degli operatori del settore, dimostrabile con i mezzi di prova indicati nello schema di decreto legislativo recante Codice dei contratti pubblici.

Nel caso in cui il testo proposto dovesse essere confermato, gli operatori del settore potranno essere chiamati ancora una volta a valutare concretamente – laddove non vi avessero ancora provveduto – l’adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 quale “insieme di provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti”.