Payback sui Dispositivi Medici

Il Decreto Legge n. 34 del 30 marzo 2023 aggiorna la disciplina vigente, non senza creare qualche ulteriore incertezza

Legal Lens

Il Governo ha recentemente adottato nuove disposizioni in materia di cd. payback sui dispositivi medici, nell’ambito del Decreto Legge 30 marzo 2023 n. 34 (cd. “Decreto Energia”), in vigore dal 31 marzo 2023.

In particolare, la nuova disciplina fissa un contributo statale di 1.085 milioni di Euro per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018. Tale importo sarà suddiviso tra tutte le Regioni e le Province Autonome che, nel mese di dicembre 2022, hanno dato attuazione al meccanismo di recupero del payback e sarà quindi utilizzato ai fini del ricalcolo degli sfondamenti al tetto di spesa individuati in attuazione del Decreto Ministero Salute del 6 luglio 2022, già oggetto di numerosissime impugnative giurisdizionali da parte degli operatori del settore.

Così, proprio nell’ambito della disciplina attuativa del contributo statale sopra menzionato, le nuove disposizioni differenziano la posizione delle aziende fornitrici di dispositivi medici, richieste di contribuire allo sfondamento del tetto di spesa sanitaria tramite, appunto, il cd. meccanismo del payback.

Grazie al contributo statale, l’art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023 prevede infatti la possibilità di versare un importo pari al 48% del contributo già in precedenza quantificato dalle Regioni e dalle Province Autonome, ma solo per le società che non abbiano attivato contenzioso nei confronti dei precedenti provvedimenti governativi in materia, oppure che lo rinuncino entro la data del 30 giugno 2023.

Viceversa, per le aziende fornitrici di dispositivi medici che non intendano rinunciare ai giudizi tuttora pendenti di fronte al Giudice amministrativo resterà fermo l’obbligo del versamento della quota integrale a loro carico, come determinata dai richiamati provvedimenti regionali/provinciali. Quanto al termine entro cui assolvere tale versamento integrale, il TAR Lazio si è immediatamente pronunciato sul dubbio interpretativo in ordine all’attualità del termine del 30 aprile 2023, evidenziando che esso non sarebbe da ritenersi «più operativo …. dovendosi, invece, fare riferimento al diverso e spostato termine in avanti del 30.6.2023» anche per i casi in cui il ricorrente non intenda aderire al regime introdotto dal d.l. n. 34/2023 (cfr. il decreto presidenziale TAR Lazio, 7 aprile 2023, n. 1981) Ciò posto, anche in questa ipotesi resta confermato il meccanismo della compensazione sulle fatture emesse/da emettere in caso di mancato spontaneo pagamento da parte degli operatori.

In questo contesto, è stato poi previsto a favore delle piccole e medie imprese che abbiano intenzione di procedere al pagamento degli importi in misura ridotta, con le modalità sopra descritte, l’accesso alla garanzia prestata dal “Fondo di garanzia per le PMI”, di cui  all’art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, qualora le stesse debbano richiedere finanziamenti a banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e ad altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, proprio per far fronte ad esigenze di liquidità connesse all’assolvimento dell’obbligo di ripiano.

Pur soggetta a possibili modifiche in sede di conversione parlamentare, la disciplina appena descritta pone gli operatori del settore di fronte a una scelta non semplice sotto un profilo sia giuridico che economico/commerciale, e cioè se insistere con il contenzioso attivato a tutela dei propri diritti e interessi legittimi (tuttora soggetto, come si è scritto, alle valutazioni dei Giudici) oppure se rinunciarvi sin d’ora al fine di beneficiare dello sconto previsto dal d.l. n. 34/2023.

Al di là di tale rilevantissimo profilo, si evidenzia infine come la progressiva stratificazione della normativa rilevante determini alcune carenze di raccordo all’interno della stessa disciplina esecutiva del payback.

Ciò rende, tra l’altro, estremamente incerto prevedere se le Regioni/Province Autonome adotteranno ulteriori misure attuative alle norme sopra descritte o se, invece, i ricalcoli saranno effettuati in maniera automatica e, quindi, senza l’adozione preventiva di nuove determinazioni dirigenziali regionali volte alla rideterminazione dell’importo dovuto.

Il suggerimento è quindi quello di continuare il monitoraggio dei siti web istituzionali onde conoscere tempestivamente eventuali provvedimenti sopravvenuti e valutarne il contenuto, anche al fine di procedere con le iniziative più opportune sotto il profilo giuridico.