In linea generale, la pubblicità relativa ai medicinali (definita dalla normativa come qualsiasi azione d’informazione, di ricerca della clientela o di esortazione, intesa a promuovere la prescrizione, la fornitura, la vendita o il consumo di medicinali) presenta alcuni profili di sovrapposizione delle fonti: oltre alla normativa comunitaria (trasposta dal legislatore statale), vanno tenute in debito conto le discipline regionali (e.g. regolamenti, direttive di indirizzo, norme di legge) e le soft laws di ordine deontologico o di autodisciplina (per es. EFPIA Code of Practice, Codice deontologico di Farmindustria, ecc.).
Il D.Lgs. 219/2006
Da un punto di vista strettamente normativo, il primo punto di riferimento per la disciplina dell’attività pubblicitaria relativa ai medicinali è il D.Lgs. 219/2006, in particolare agli Artt. 113 e ss. (Titolo VIII “Pubblicità”). Il codice dei medicinali opera una distinzione tra pubblicità rivolta al pubblico (Articolo 115) e ai soggetti autorizzati a prescrivere o autorizzare i medicinali, in particolare agli operatori sanitari (Articolo 119), ai medici (Articolo 120) e ai farmacisti (Articolo 121). Per quanto riguarda il pubblico, viene espressamente vietata la pubblicità di prodotti per i quali non è stata rilasciata un’Autorizzazione all’Immissione in Commercio – AIC – da parte di AIFA e che possono essere forniti soltanto dietro presentazione di ricetta medica o che contengono sostanze psicotrope o stupefacenti (Art. 115 comma 2).
e il D.P.R. 309/1990
In tema di pubblicità relativa ai prodotti a base di Cannabis, inoltre, un ulteriore riferimento normativo è contenuto nell’Art. 84 D.P.R. 309/1990 (T.U. sugli stupefacenti), ai sensi del quale la propaganda pubblicitaria – anche se effettuata in modo indiretto – è vietata per sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo del ministero della Salute e per i medicinali a base di tali sostanze, ivi incluse le sostanze attive a uso farmaceutico. Non sono considerate propaganda le opere dell’ingegno non destinate alla pubblicità, tutelate dalla legge sul diritto d’autore. Tale norma sembra porre un divieto di ordine assoluto, senza distinzioni tra propaganda pubblicitaria rivolta al pubblico o ad altre categorie di soggetti (per es. medici).
Per i prescrittori
Il divieto espresso di pubblicità di medicinali contenenti sostanze psicotrope o stupefacenti non si rinviene invece nelle norme rivolte ai soggetti autorizzati a prescrivere o autorizzare i medicinali. La possibilità che per questi soggetti non trovi applicazione tale divieto sembra confermata dall’Art. 125 comma 9 del D.Lgs. 219/2006, con cui il legislatore ha ritenuto opportuno vietare espressamente la sola fornitura di campioni dei medicinali disciplinati dal Testo Unico sugli stupefacenti.
La novità e la delicatezza dei temi collegati a Cannabis terapeutica e a CBMP impongono sicuramente una maggiore ponderazione di tutte le attività ad essi relativi, ivi compresa la propaganda pubblicitaria, da valutare necessariamente caso per caso.