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Codice deontologico Farmindustria 2022

Codice deontologico Farmindustria 2022

Il 19 gennaio 2022, Farmindustria ha approvato la nuova versione del Codice deontologico.

Si segnalano le principali novità:

  • interazione con altri soggetti non prescrittori coinvolti nella somministrazione delle terapie: l’azienda farmaceutica potrà svolgere attività formativa e informativa in favore di tali soggetti purché non vi sia alcuna finalità promozionale.
    Tali soggetti potranno, altresì, partecipare a eventi, corsi e congressi purché non abbiano ad oggetto tematiche attinenti ai farmaci;
  • informazione al pubblico: le aziende farmaceutiche potranno fornire reattivamente – tramite personale non afferente ad aree commerciale o di marketing – “informazioni al pubblico” attinenti prodotti e patologie purché non abbiano natura commerciale.
    Sarà, inoltre, possibile inserire sui siti internet aziendali ad accesso pubblico informazioni comprendenti il brand name dell’azienda farmaceutica e la riproduzione integrale e letterale del foglietto illustrativo, nonché la riproduzione fedele della confezione del medicinale a condizione che tali informazioni non siano state oggetto di una selezione o rimaneggiamento e siano contenute in una parte specifica del sito accessibile esclusivamente tramite un’azione attiva di ricerca da parte dell’utente che vuole ottenerle;
  • interazione diverse dalla promozione del farmaco: l’azienda farmaceutica potrà fornire informazioni sui medicinali a diversi stakeholder senza svolgere alcuna forma di pubblicità del farmaco. Sono stati, inoltre, individuati ulteriori requisiti di dettaglio applicabili a specifiche interazioni non promozionali (i.e. accesso institutional affairs, account managementscientific exchange);
  • ri-definizione di Patient Support Program (PSP): trattasi di una iniziativa avente per finalità la messa a disposizione da parte dell’azienda farmaceutica di servizi addizionali (e non sostituivi) a quelli in capo all’Ente o al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) a diretto beneficio del paziente.
    Le aziende farmaceutiche potranno avvalersi di un provider esterno per organizzare un PSP (l’azienda farmaceutica resterà comunque responsabile dei servizi erogati dal provider) e il programma/materiale utilizzato dovrà essere funzionale unicamente alla comunicazione di informazioni necessarie all’utilizzo appropriato del farmaco e non essere uno strumento promozionale.
    La durata dei servizi del PSP dovrà essere definita previamente e dovrà essere congrua rispetto al bisogno identificato e al relativo beneficio per il paziente.
    Da ultimo, viene integralmente rivista la disciplina connessa al trattamento dei dati personali dei pazienti coinvolti nel PSP e specificato che l’azienda farmaceutica dovrà restare estranea al trattamento di tali dati e che potrà visualizzare solo dati aggregati a fini statistici sull’utilizzo del servizio.