Sperimentazione animale su sostanze d’abuso e xenotrapianti

Slitta al 1° luglio 2025 l'entrata in vigore della proibizione di utilizzo dei modelli animali nelle ricerche sulle sostanze d’abuso (che comprendono alcuni farmaci) e sugli xenotrapianti d’organo

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Un emendamento al D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (c.d. decreto milleproroghe), approvato dalle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera durante l’esame parlamentare del 17 febbraio 2022, sancisce la proroga fino al 1° luglio 2025 dell’applicazione del divieto di sperimentazione animale su sostanze d’abuso e su xenotrapianti d’organo.

Tale divieto era stato introdotto nel recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, formalmente adottata dal D.Lgs 26/2014 di attuazione della direttiva stessa, ma, rispetto ad essa, più restrittivo. L’articolo 2 della direttiva ammette il mantenimento di disposizioni intese ad assicurare una protezione più estesa degli animali da parte degli Stati membri, purché tali disposizioni fossero già in vigore al 9 novembre 2010. Il D.Lgs 26/2014 rappresenta perciò una non conformità per la quale la Commissione europea ha aperto nei confronti dell’Italia la procedura di infrazione n. 2016/2013.

L’emendamento, inoltre, sposta al 30 giugno di ogni anno la data entro la quale il Ministero (avvalendosi del Laboratorio del reparto substrati cellulari ed immunologia cellulare dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna) deve verificare la disponibilità di metodi alternativi alle procedure per le ricerche sugli xenotrapianti e sulle sostanze d’abuso.

Al momento, tali metodi alternativi non risultano disponibili. L’entrata in vigore dei divieti è stata infatti finora prorogata di anno in anno.

Ora la proroga triennale dovrebbe concedere un tempo sufficiente da un lato al Governo per far fronte all’intera procedura d’infrazione, dall’altro ai ricercatori per continuare la ricerca di procedure alternative a quelle che prevedono l’utilizzo di modelli animali.

Definizioni nell’ambito del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 sulla protezione degli animali, relative alla sperimentazione animale su sostanze d’abuso e xenotrapianti

L’articolo 3 del D.Lgs 26/2014 definisce:

Definizione di procedura

Qualsiasi uso, invasivo o non invasivo, di un animale ai fini:

  • sperimentali o altri fini scientifici dal risultato noto o ignoto, o
  • educativi,

che possa causare all’animale un livello di dolore, sofferenza, distress, danno prolungato equivalente o superiore a quello provocato dall’inserimento di un ago secondo le buone prassi veterinarie.

È inclusa qualsiasi azione che intende o può determinare:

  • la nascita di un animale o
  • la schiusa di un animale o
  • la creazione e il mantenimento di una linea di animali geneticamente modificata

con fenotipo sofferente in queste condizioni.

È esclusa dalla definizione la soppressione di animali con il solo fine di impiegarne gli organi o i tessuti.

Definizione di distress

Condizione di non adattamento dell’animale a stimoli stressanti.

Definizione di xenotrapianto

Trapianto di uno o più organi effettuato tra animali di specie diverse.